Art. 5

Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti

In vigore dal 11 dic 2018
Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei compiti stabiliti dalla presente direttiva sia esercitato da un’autorità competente. Nell’ambito di applicazione della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili almeno dei seguenti compiti: a) attuare la regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione; b) provvedere alla risoluzione delle controversie tra le imprese; c) provvedere alla gestione dello spettro radio e alle relative decisioni, o, qualora tali compiti siano assegnati ad altre autorità competenti, fornire un parere in merito alle questioni concernenti il modello di mercato e la concorrenza nelle procedure nazionali relative ai diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; d) contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica, in coordinamento con le altre autorità competenti, se del caso; e) valutare e monitorare attentamente la definizione del mercato e le questioni relative alla concorrenza per quanto riguarda l’accesso aperto a internet; f) valutare l’onere indebito e calcolare il costo netto della fornitura del servizio universale; g) garantire la portabilità del numero tra i fornitori; h) svolgere qualsiasi altro compito che la presente direttiva riserva alle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri possono assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti previsti dalla presente direttiva e da altra legislazione dell’Unione, in particolare quelli relativi alla concorrenza o all’ingresso sul mercato, come l’autorizzazione generale, e quelli relativi a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. Qualora tali compiti riguardanti la concorrenza o l’ingresso sul mercato siano assegnati ad altre autorità competenti, queste si adoperano per consultare l’autorità nazionale di regolamentazione prima di prendere una decisione. Al fine di contribuire a compiti del BEREC, le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di raccogliere i dati necessari e altre informazioni dai partecipanti al mercato. Gli Stati membri possono inoltre assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti sulla base del diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione. In particolare, gli Stati membri promuovono la stabilità delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione al momento del recepimento della presente direttiva per quanto concerne l’attribuzione dei compiti derivanti dal recepimento del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche quale modificato nel 2009. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi stipulano tra loro, ove necessario, accordi di cooperazione al fine di promuovere la cooperazione in ambito normativo. 3.   Gli Stati membri rendono pubblici, in forma facilmente accessibile, i compiti esercitati dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalle altre autorità competenti, in particolare qualora siano assegnati a più organismi. Gli Stati membri assicurano, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza o la normativa a tutela dei consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un’autorità, gli Stati membri assicurano che i rispettivi compiti siano resi pubblici in forma facilmente accessibile. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti a cui sono stati attribuiti compiti previsti dalla presente direttiva e le loro rispettive competenze, nonché eventuali loro modifiche.
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