Art. 9
Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione
In vigore dal 11 dic 2018
Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di bilanci annuali separati e dell’autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata. I bilanci sono pubblicati.
2. Fatto salvo l’obbligo di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, l’autonomia finanziaria non osta alla supervisione o al controllo a norma del diritto costituzionale nazionale. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.
3. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente al BEREC.
Storico versioni
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