Art. 9 · Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione

Art. 9

Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione

In vigore dal 11 dic 2018
Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di bilanci annuali separati e dell’autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata. I bilanci sono pubblicati. 2.   Fatto salvo l’obbligo di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, l’autonomia finanziaria non osta alla supervisione o al controllo a norma del diritto costituzionale nazionale. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico. 3.   Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente al BEREC.
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