Art. 45

Gestione dello spettro radio

In vigore dal 11 dic 2018
Gestione dello spettro radio 1.   Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli . Essi garantiscono che l’allocazione dello spettro radio usato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, il rilascio di autorizzazioni generali ivi relative o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e altri accordi adottati nel quadro dell’UIT applicabili allo spettro radio, quali l’accordo raggiunto in occasione della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico. 2.   Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò gli Stati membri agiscono ai sensi dell’ della presente direttiva e della decisione 676/2002/CE, tra l’altro: a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (46); b) agevolando il rapido sviluppo nell’Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale; c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine; d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità degli , rispettivamente, e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine; e) promuovendo l’uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza; f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità dell’, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l’efficienza nell’uso dello spettro radio; g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione; h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l’Unione, delle modalità con cui l’uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE. Ai fini del primo comma e nel contesto dello sviluppo di misure tecniche di attuazione per una banda di spettro radio ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione può chiedere al gruppo «Politica dello spettro radio» di emettere un parere in cui si raccomandino i regimi di autorizzazione più appropriati per l’uso di spettro radio in quella banda o in parti di essa. Se del caso e tenendo tale parere nella massima considerazione, la Commissione può adottare una raccomandazione al fine di promuovere un approccio coerente nell’Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l’uso della banda. La Commissione, qualora valuti l’adozione di provvedimenti a norma dell’, paragrafi 1, 4, 5 e 6, può chiedere il parere del gruppo «Politica dello spettro radio» per quanto riguarda le implicazioni di eventuali siffatte norme o specifiche per il coordinamento, l’armonizzazione e la disponibilità dello spettro radio. Nell’adottare eventuali misure successive, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio». 3.   In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l’uso di una banda nello spettro armonizzato, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l’uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, a condizione che: a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l’uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell’, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato; b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l’uso di tale banda in altri Stati membri; e c) lo Stato membro in questione tenga in debito conto la disponibilità o l’uso a lungo termine di tale banda nell’Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall’uso dello spettro radio armonizzato nell’Unione. L’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è in ogni caso esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente all’autorità competente per l’uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami. 4.   Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, gli Stati membri assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano nazionale di allocazione delle frequenze a norma del diritto dell’Unione. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di: a) evitare interferenze dannose; b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE; c) assicurare la qualità tecnica del servizio; d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio; e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio; oppure f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 5. 5.   Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, gli Stati membri assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di allocazione delle frequenze a norma del diritto dell’Unione. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito del regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo: a) garantire la sicurezza della vita; b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; c) evitare un uso inefficiente dello spettro radio; oppure d) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, gli Stati membri possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dagli Stati membri a norma del diritto dell’Unione. 6.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni. 7.   Le limitazioni stabilite prima del 25 maggio 2011 si conformano ai paragrafi 4 e 5 entro il 20 dicembre 2018.
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