Art. 62

Sistemi di accesso condizionato e altre risorse

In vigore dal 11 dic 2018
Sistemi di accesso condizionato e altre risorse 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di cui all’allegato II, parte I, si applichino in relazione all’accesso condizionato ai servizi radiotelevisivi digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori dell’Unione, a prescindere dai mezzi di trasmissione. 2.   Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformità dell’, paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste agli solo se: a) l’accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’ non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; e b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; e ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato. 3.   Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione. 4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire all’autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo il 20 dicembre 2018 e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente all’, paragrafo 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.
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