Art. 114
Obblighi di trasmissione
In vigore dal 11 dic 2018
Obblighi di trasmissione
1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per la trasmissione di specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari correlati, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità e dati a supporto di servizi di televisione connessa ed EPG, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti e servizi li utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro, e se sono proporzionati e trasparenti.
2. Entro il 21 dicembre 2019 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al paragrafo 1, tranne nei casi in cui abbiano effettuato tale riesame nel corso dei quattro anni precedenti.
3. Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2 dell’ pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli Stati membri assicurano che l’obbligo di indennizzo sia chiaramente stabilito nel diritto nazionale compresi, se del caso, i criteri per calcolarlo. Gli Stati membri assicurano altresì che sia applicato in modo proporzionato e trasparente.
Storico versioni
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