Art. 112

Servizi di consultazione degli elenchi

In vigore dal 11 dic 2018
Servizi di consultazione degli elenchi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. 2.   Alle autorità nazionali di regolamentazione è conferito il potere di imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l’accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell’. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori. 3.   Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell’. 4.   Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo l’ della direttiva 2002/58/CE.
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