Art. 110

Sistema di allarme pubblico

In vigore dal 11 dic 2018
Sistema di allarme pubblico 1.   Entro il 21 giugno 2022 gli Stati membri provvedono affinché, quando sono istituiti sistemi di allarme pubblico in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettano allarmi pubblici agli utenti finali interessati. 2.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un’applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l’efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali. Entro il 21 giugno 2020 e previa consultazione delle autorità responsabili degli PSAP, il BEREC pubblica linee guida sulle modalità per valutare se l’efficacia dei sistemi di allarme pubblico a norma del presente paragrafo sia equivalente all’efficacia dei sistemi di allarme di cui al paragrafo 1.
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