Art. 109
Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo
In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.
Gli Stati membri promuovono l’accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l’impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dei servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.
4. Entro il 21 dicembre 2020 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’efficacia dell’attuazione del numero unico di emergenza europeo «112».
5. Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. La Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottano misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali, ove possibile senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l’interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all’. Tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dello PSAP più adatto senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante siano gratuite per l’utente finale e per lo PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti, se necessario previa consultazione del BEREC, definiscono i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. La Commissione sostiene e integra l’azione degli Stati membri.
8. Onde assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» negli Stati membri, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta atti delegati conformemente all’ che integrano i paragrafi 2, 5 e 6 del presente articolo per quanto riguarda le misure necessarie a garantire la compatibilità, l’interoperabilità, la qualità, l’affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nell’Unione in relazione alle soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, all’accesso per gli utenti finali con disabilità e all’instradamento allo PSAP più idoneo. Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 21 dicembre 2022.
L’adozione di tali atti delegati, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull’organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.
Il BEREC mantiene una banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all’altro, qualora tale banca dati non sia mantenuta da un’altra organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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