Art. 111

Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità

In vigore dal 11 dic 2018
Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti specifichino le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali con disabilità: a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell’, equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali. 2.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell’.
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