Art. 111
Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità
In vigore dal 11 dic 2018
Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti specifichino le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali con disabilità:
a)
abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell’, equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e
b)
beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
2. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell’.
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