Art. 102
Obblighi di informazione applicabili ai contratti
In vigore dal 11 dic 2018
Obblighi di informazione applicabili ai contratti
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli della direttiva 2011/83/UE, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all’allegato VIII della presente direttiva, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto.
Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all’, punto 10), della direttiva 2011/83/UE o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore. Il fornitore richiama esplicitamente l’attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull’importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica.
Su richiesta, le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
2. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o a parti di tali disposizioni.
3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del paragrafo 1. Gli elementi principali comprendono almeno:
a)
il nome, l’indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;
b)
le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;
c)
i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;
d)
la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;
e)
la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;
f)
con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell’, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.
Entro il 21 dicembre 2019 la Commissione adotta, previa consultazione del BEREC, atti di esecuzione in cui sia specificato un modello sintetico di contratto che i fornitori useranno al fine di adempiere i propri obblighi ai sensi del presente paragrafo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
I fornitori soggetti agli obblighi di cui al paragrafo 1 compilano debitamente tale modello sintetico di contratto con le informazioni richieste e forniscono la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate se non con l’accordo esplicito delle parti contrattuali.
5. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l’uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l’accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.
6. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni che impongono ai fornitori di fornire informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l’ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall’autorità competente.
7. Gli Stati membri restano liberi di mantenere o introdurre nel loro ordinamento disposizioni relative agli aspetti non regolamentati dal presente articolo, in particolare al fine di affrontare nuovi problemi che possano emergere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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