Art. 39
Normalizzazione
In vigore dal 11 dic 2018
Normalizzazione
1. La Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco di norme non vincolanti o specifiche come base per agevolare la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e dei servizi correlati. Se necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva (UE) 2015/1535, può chiedere di elaborare determinate norme alle organizzazioni europee di normalizzazione (Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute — ETSI)).
2. Gli Stati membri incoraggiano l’uso delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1 per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.
In assenza di pubblicazione delle norme o specifiche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.
In mancanza di tali norme o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation — ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission — IEC).
Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti sarebbero inefficaci.
Qualsiasi norma o specifica di cui al paragrafo 1 o al presente paragrafo non impedisce l’accesso eventualmente necessario in virtù della presente direttiva, ove possibile.
3. Se le norme o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l’interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l’applicazione di tali norme o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.
4. Se intende rendere obbligatoria l’applicazione di determinate norme o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, mediante atti di esecuzione, rende obbligatoria l’applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell’elenco delle norme o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Ove ritenga che le norme o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall’elenco delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1.
6. Ove ritenga che le norme o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, mediante atti di esecuzione, le stralcia dall’elenco delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1.
7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
8. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d’interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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