Art. 108

Disponibilità dei servizi

In vigore dal 11 dic 2018
Disponibilità dei servizi Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-108

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo