Art. 115
Fornitura di prestazioni supplementari
In vigore dal 11 dic 2018
Fornitura di prestazioni supplementari
1. Fatto salvo l’, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato VI, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato VI, parte A.
2. Nell’applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono andare oltre l’elenco delle prestazioni supplementari di cui all’allegato VI, parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.
3. Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2018:1972:oj#art-115