Art. 59

Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

In vigore dal 11 dic 2018
Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione. L’impresa che richiede l’accesso o l’interconnessione non necessita di un’autorizzazione a operare nello Stato membro in cui è richiesto l’accesso o l’interconnessione, qualora non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro. 2.   Fatto salvo l’, gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I.
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