Art. 57

Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

In vigore dal 11 dic 2018
Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata 1.   Le autorità competenti non limitano indebitamente l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Gli Stati membri si adoperano per garantire che le norme che disciplinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al paragrafo 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l’ della direttiva 2014/61/UE. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. Il primo atto di esecuzione a tal fine è adottato entro il 30 giugno 2020. 3.   Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali di cui alla direttiva 2014/53/UE e il regime di autorizzazione applicabile per l’uso dello spettro radio pertinente. 4.   Gli Stati membri, applicando se del caso le procedure adottate in conformità della direttiva 2014/61/UE, provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete, compresi gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico. 5.   Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell’.
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