Art. 56
Accesso alle reti locali in radiofrequenza
In vigore dal 11 dic 2018
Accesso alle reti locali in radiofrequenza
1. Le autorità competenti autorizzano la fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN, nonché l’uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, fatte salve le condizioni applicabili dell’autorizzazione generale relative all’uso dello spettro radio di cui all’, paragrafo 1.
Qualora tale fornitura non sia parte di un’attività economica o sia accessoria a un’attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un’impresa, un’autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell’, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell’, paragrafo 1.
2. Si applica l’ della direttiva 2000/31/CE.
3. Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l’accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell’autorizzazione generale e al previo consenso informato dell’utente finale.
4. Conformemente, in particolare, all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le autorità competenti assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:
a)
di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; oppure
b)
di consentire reciprocamente l’accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
5. Le autorità competenti non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l’accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
6. Le autorità competenti non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:
a)
da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;
b)
attraverso iniziative di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l’accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).
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