Art. 54
Tempistica coordinata delle assegnazioni per specifiche bande 5G
In vigore dal 11 dic 2018
Tempistica coordinata delle assegnazioni per specifiche bande 5G
1. Entro il 31 dicembre 2020, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi a banda larga senza fili, gli Stati membri adottano, se necessario al fine di agevolare il dispiegamento del 5G, le opportune misure per:
a)
riorganizzare e consentire l’uso di blocchi sufficientemente ampi della banda 3,4-3,8 GHz;
b)
consentire l’uso di almeno 1 GHz della banda 24,25-27,5 GHz, a condizione che vi sia chiara indicazione della domanda di mercato e dell’assenza di ostacoli significativi alla migrazione di utenti esistenti o della liberazione della banda.
2. Gli Stati membri possono, tuttavia, prorogare il termine stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, ove giustificato, conformemente all’, paragrafo 3, o all’, paragrafi 2, 3 o 4.
3. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono conformi alle condizioni armonizzate stabilite da misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’ della decisione n. 676/2002/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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