Art. 54 · Tempistica coordinata delle assegnazioni per specifiche bande 5G

Art. 54

Tempistica coordinata delle assegnazioni per specifiche bande 5G

In vigore dal 11 dic 2018
Tempistica coordinata delle assegnazioni per specifiche bande 5G 1.   Entro il 31 dicembre 2020, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi a banda larga senza fili, gli Stati membri adottano, se necessario al fine di agevolare il dispiegamento del 5G, le opportune misure per: a) riorganizzare e consentire l’uso di blocchi sufficientemente ampi della banda 3,4-3,8 GHz; b) consentire l’uso di almeno 1 GHz della banda 24,25-27,5 GHz, a condizione che vi sia chiara indicazione della domanda di mercato e dell’assenza di ostacoli significativi alla migrazione di utenti esistenti o della liberazione della banda. 2.   Gli Stati membri possono, tuttavia, prorogare il termine stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, ove giustificato, conformemente all’, paragrafo 3, o all’, paragrafi 2, 3 o 4. 3.   Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono conformi alle condizioni armonizzate stabilite da misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’ della decisione n. 676/2002/CE.
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