Art. 55

Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio

In vigore dal 11 dic 2018
Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio 1.   Fatto salvo l’, quando determina che un diritto d’uso dello spettro radio non può essere soggetto ad autorizzazione generale e quando valuta se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio, uno Stato membro, tra l’altro: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d’uso, in particolare ponderando adeguatamente l’esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’. 2.   Quando determina che il numero di diritti d’uso deve essere limitato, lo Stato membro stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali e del mercato interno. Gli obiettivi che lo Stato membro può fissare in previsione di definire la procedura di selezione specifica, oltre a promuovere la concorrenza, si limitano a uno o più dei seguenti: a) promuovere la copertura; b) assicurare la necessaria qualità del servizio; c) promuovere l’uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d’uso e del livello dei contributi; d) promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attività delle imprese. L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l’eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L’autorità indica inoltre chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l’eventuale uso e scelta delle misure a norma dell’. 3.   Gli Stati membri pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono altresì pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d’uso. 4.   Lo Stato membro invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo aver deciso la procedura di selezione da seguire. 5.   Qualora decida che è possibile ulteriori diritti d’uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, lo Stato membro rende nota tale decisione e dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti. 6.   Qualora sia necessario limitare l’assegnazione di diritti d’uso dello spettro radio, gli Stati membri effettuano il rilascio di tali diritti in base a criteri di selezione e a una procedura di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Tali criteri di selezione ponderano adeguatamente il conseguimento degli obiettivi e delle prescrizioni di cui agli . 7.   Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’, paragrafo 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un’eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell’. I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti. 8.   Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio in conformità dell’.
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