Art. 51

Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio

In vigore dal 11 dic 2018
Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese i diritti d’uso individuali dello spettro radio. Gli Stati membri possono stabilire che il presente paragrafo non si applichi qualora il diritto d’uso individuale dell’impresa per lo spettro radio sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito o assegnato per la diffusione radiotelevisiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire o affittare diritti d’uso dello spettro radio e l’avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità e siano resi pubblici. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. 3.   Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l’affitto dei diritti d’uso dello spettro radio se sono mantenute le condizioni originarie associate a detti diritti. Fatta salva la necessità di garantire l’assenza di distorsioni della concorrenza, in particolare in conformità dell’, gli Stati membri: a) sottopongono i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile; b) non rifiutano l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso; c) non rifiutano il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d’uso dello spettro radio devono essere conformi all’. Le lettere a), b) e c) del primo comma lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri di garantire l’osservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario, a norma del rispettivo diritto nazionale. Le autorità competenti agevolano il trasferimento o l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile. In vista del trasferimento o affitto di diritti d’uso dello spettro radio, le autorità competenti rendono pubblici, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conservano tali informazioni fintantoché i diritti esistono. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino tali dettagli pertinenti. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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