Art. 50

Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato

In vigore dal 11 dic 2018
Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato 1.   Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti decidono sul rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell’assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, dette autorità valutano la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest’ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti. 2.   Nell’adottare una decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti prendono in considerazione, tra l’altro: a) la realizzazione degli obiettivi di cui all’, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell’Unione o nazionale; b) l’attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell’ della decisione n. 676/2002/CE; c) l’esame dell’adeguatezza dell’attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi; d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l’; e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell’uso dello spettro radio alla luce dell’evoluzione tecnologica o del mercato; f) la necessità di evitare una grave una grave compromissione del servizio. 3.   Nel prendere in considerazione l’eventuale rinnovo di diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d’uso è limitato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti applicano una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra le altre cose: a) offrono a tutte le parti interessate l’opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell’; e b) indicano chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo. L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del primo comma del presente paragrafo, di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d’uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d’uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d’uso ai sensi dell’. 4.   Una decisione di rinnovo di diritti individuali d’uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione e/o altre autorità competenti possono modificare i contributi relativi ai diritti d’uso in conformità dell’.
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