Art. 48
Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio
In vigore dal 11 dic 2018
Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio
1. Qualora sia necessario concedere diritti d’uso individuali dello spettro radio, gli Stati membri li concedono, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale di cui all’, nel rispetto dell’, dell’, paragrafo 1, lettera c), dell’ e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma della presente direttiva.
2. Fatti salvi criteri specifici definiti dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, i diritti d’uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all’.
3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale stabilito dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione.
4. Le autorità competenti esaminano le domande di diritti d’uso individuali dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Le autorità competenti hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. L’autorità competente, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.
5. Al momento della concessione dei diritti individuali d’uso per lo spettro radio, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni. Si applicano gli .
6. L’autorità competente adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano nazionale di allocazione delle frequenze. Detto termine non pregiudica l’, paragrafo 7, e l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali.
Storico versioni
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