Art. 42
Contributi per la concessione di diritti d’uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture
In vigore dal 11 dic 2018
Contributi per la concessione di diritti d’uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture
1. Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di imporre contributi per il rilascio di diritti d’uso dello spettro radio o di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture correlate, che garantiscano l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e tengano conto degli obiettivi generali della presente direttiva.
2. Per quanto concerne i diritti d’uso dello spettro radio, gli Stati membri mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un’assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:
a)
definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d’uso dello spettro radio tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;
b)
tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti; e
c)
applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all’effettiva disponibilità per l’uso dello spettro radio.
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