Art. 41

Attuazione e controllo

In vigore dal 11 dic 2018
Attuazione e controllo 1.   Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’attuazione dell’, le competenti autorità abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, compreso in materia di misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa e in materia di termini di attuazione. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di: a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; e b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall’autorità competente mettendo a disposizione dell’autorità competente i risultati di tale verifica; il fornitore si assume l’onere finanziario della verifica. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. 4.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini dell’attuazione dell’, le autorità competenti abbiano il potere di ottenere assistenza da un gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente («CSIRT») designato ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2016/1148 in relazione alle questioni che rientrano nei compiti dei CSIRT a norma dell’allegato I, punto 2), della medesima direttiva. 5.   Le autorità competenti, se del caso e conformemente al diritto nazionale, consultano le pertinenti autorità di contrasto nazionali, le autorità competenti ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1148 e le autorità nazionali per la protezione dei dati, e cooperano con esse.
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