Art. 43
Diritti di passaggio
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Diritti di passaggio
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La disposizione stabilisce che le autorità competenti devono esaminare le domande per installare strutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche o private seguendo procedure semplici, efficaci e trasparenti. L'autorità deve decidere sulla richiesta entro un termine massimo di sei mesi, salvo i casi di espropriazione. Le condizioni e le procedure possono variare a seconda che la rete sia pubblica o meno, ma devono comunque rispettare i principi di non discriminazione e trasparenza. Inoltre, se un'autorità pubblica controlla o possiede un'impresa del settore, deve separare strutturalmente la funzione di rilascio dei permessi dalle attività di gestione o controllo dell'impresa.
La norma mira a garantire procedure rapide, trasparenti e non discriminatorie per l'installazione di strutture di rete, evitando conflitti di interesse da parte delle autorità pubbliche.
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti che rilasciano i diritti di passaggio e alle imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica (pubbliche o meno).
Un'azienda che offre reti pubbliche di comunicazione elettronica presenta una richiesta al Comune per posare cavi e infrastrutture al di sotto del suolo pubblico. L'amministrazione comunale deve valutare l'istanza in modo trasparente e non discriminatorio, comunicando la decisione entro sei mesi dalla domanda.
Le autorità competenti hanno l'obbligo di agire con procedure semplici, trasparenti e non discriminatorie, decidendo entro sei mesi (salvo espropriazione) e garantendo la separazione strutturale in caso di controllo o proprietà di imprese del settore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.