Art. 43

Diritti di passaggio

In vigore dal 11 dic 2018
Diritti di passaggio 1.   Gli Stati membri assicurano che, nell’esaminare una domanda per la concessione del diritto: — di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; o — di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico; l’autorità competente: a) agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo in caso di espropriazione; e b) rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti. Le procedure di cui alle lettere a) e b) possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un’effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle attività attinenti alla proprietà o al controllo.
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In sintesi

La disposizione stabilisce che le autorità competenti devono esaminare le domande per installare strutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche o private seguendo procedure semplici, efficaci e trasparenti. L'autorità deve decidere sulla richiesta entro un termine massimo di sei mesi, salvo i casi di espropriazione. Le condizioni e le procedure possono variare a seconda che la rete sia pubblica o meno, ma devono comunque rispettare i principi di non discriminazione e trasparenza. Inoltre, se un'autorità pubblica controlla o possiede un'impresa del settore, deve separare strutturalmente la funzione di rilascio dei permessi dalle attività di gestione o controllo dell'impresa.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire procedure rapide, trasparenti e non discriminatorie per l'installazione di strutture di rete, evitando conflitti di interesse da parte delle autorità pubbliche.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti che rilasciano i diritti di passaggio e alle imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica (pubbliche o meno).

Esempio pratico

Un'azienda che offre reti pubbliche di comunicazione elettronica presenta una richiesta al Comune per posare cavi e infrastrutture al di sotto del suolo pubblico. L'amministrazione comunale deve valutare l'istanza in modo trasparente e non discriminatorio, comunicando la decisione entro sei mesi dalla domanda.

Adempimenti e conseguenze

Le autorità competenti hanno l'obbligo di agire con procedure semplici, trasparenti e non discriminatorie, decidendo entro sei mesi (salvo espropriazione) e garantendo la separazione strutturale in caso di controllo o proprietà di imprese del settore.

Domande frequenti

Entro quale termine l'autorità competente deve adottare la decisione sulla richiesta?L'autorità deve adottare la propria decisione in ogni caso entro sei mesi dalla richiesta, fatta salva l'ipotesi di espropriazione.
Le procedure per ottenere i diritti di passaggio sono identiche per tutti i tipi di rete?Le procedure possono differire in base al fatto che il richiedente fornisca o meno reti pubbliche di comunicazione elettronica, purché siano rispettati i principi di trasparenza e non discriminazione.
Cosa accade se un'autorità pubblica possiede o controlla un'impresa che fornisce reti di comunicazione?Deve essere garantita un'effettiva separazione strutturale tra la funzione che rilascia i diritti di passaggio e le attività connesse alla proprietà o al controllo dell'impresa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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