Art. 43 · Diritti di passaggio

Art. 43

Diritti di passaggio

In vigore dal 11 dic 2018
Diritti di passaggio 1.   Gli Stati membri assicurano che, nell’esaminare una domanda per la concessione del diritto: — di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; o — di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico; l’autorità competente: a) agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo in caso di espropriazione; e b) rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti. Le procedure di cui alle lettere a) e b) possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un’effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle attività attinenti alla proprietà o al controllo.
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