Art. 44

Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

In vigore dal 11 dic 2018
Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica 1.   Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l’opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. Ove necessario, uno Stato membro può designare un’autorità nazionale di regolamentazione oppure un’altra autorità competente per uno o più dei compiti seguenti: a) coordinare il processo previsto al presente articolo; b) fungere da punto informativo unico; c) stabilire norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e del coordinamento delle opere di ingegneria civile. 2.   I provvedimenti adottati da un’autorità competente conformemente al presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione.
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