Art. 118
Comitato
In vigore dal 11 dic 2018
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato per le comunicazioni»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Per gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito a norma dell’, paragrafo 1, della decisione n. 676/2002/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto dell’ dello stesso.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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