Art. 28
Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri
In vigore dal 11 dic 2018
Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri
1. Gli Stati membri e le loro autorità competenti assicurano che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.
2. Gli Stati membri cooperano tra loro e, se del caso, nell’ambito del gruppo «Politica dello spettro radio» ai fini del coordinamento transfrontaliero dell’uso dello spettro radio per:
a)
garantire l’osservanza del paragrafo 1;
b)
risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l’uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.
3. Al fine di garantire la conformità con il paragrafo 1, qualsiasi Stato membro interessato può chiedere al gruppo «Politica dello spettro radio» di mettere a disposizione i suoi buoni uffici per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere. Se del caso, il gruppo «Politica dello spettro radio» può emettere un parere in cui propone una soluzione coordinata relativamente a tali problemi o controversie.
4. Qualora le azioni di cui al paragrafo 2 o 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, e su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, la Commissione, tenendo nella massima considerazione eventuali pareri del gruppo «Politica dello spettro radio» che raccomandino una soluzione coordinata ai sensi del paragrafo 3, può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni rivolte agli Stati membri interessati dal problema dell’interferenza dannosa non risolta per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere fra due o più Stati membri che impediscono loro di utilizzare lo spettro radio armonizzato nel rispettivo territorio.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
5. L’Unione, su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, fornisce sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi dell’Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri in questione possano rispettare gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell’Unione. Nel fornire tale assistenza, l’Unione promuove l’attuazione delle politiche dell’Unione.
Storico versioni
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