Art. 120

Pubblicazione di informazioni

In vigore dal 11 dic 2018
Pubblicazione di informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all’attuazione della presente direttiva, secondo modalità che garantiscano a tutti gli interessati di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente al 21 dicembre 2020 e successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d’uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate al fine di consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni. 4.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 3 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l’autorità competente compie ogni ragionevole sforzo, tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti e alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture. 5.   Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto e il servizio specifico e i mercati geografici interessati. Fatta salva l’esigenza di proteggere la riservatezza commerciale, provvedono inoltre a rendere pubblicamente disponibili informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutti gli interessati di accedervi agevolmente. 6.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni che hanno reso pubblicamente disponibili ai sensi del paragrafo 5. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.
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