Art. 121
Notifica e monitoraggio
In vigore dal 11 dic 2018
Notifica e monitoraggio
1. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione entro il 21 dicembre 2020 e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’, paragrafo 2, all’ o all’.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alla presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.
Storico versioni
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