Art. 85

Prestazione del servizio universale a prezzi accessibili

In vigore dal 11 dic 2018
Prestazione del servizio universale a prezzi accessibili 1.   Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, sorvegliano l’evoluzione e il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’, paragrafo 1, praticate sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori. 2.   Se stabiliscono che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’, paragrafo 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, gli Stati membri adottano misure per garantire a tali consumatori l’accesso a prezzi abbordabili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, gli Stati membri possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine gli Stati membri possono esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l’imposizione dell’obbligo di cui al presente paragrafo, secondo comma, a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori o per lo Stato membro, uno Stato membro può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l’obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L’ si applica mutatis mutandis a tali designazioni. Ove uno Stato membro designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all’, paragrafo 1, oppure con un’impresa designata ai sensi del presente paragrafo, e che il loro numero rimanga disponibile a loro per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del paragrafo 2 tengano informate le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti sui dettagli di tali offerte. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, provvedono affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al paragrafo 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, possono esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie. 4.   In funzione delle circostanze nazionali gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili. 5.   Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo le distorsioni di mercato. 6.   Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
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