Art. 84
Servizio universale a prezzi accessibili
In vigore dal 11 dic 2018
Servizio universale a prezzi accessibili
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i consumatori nei loro territori abbiano accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato nei loro territori, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa.
2. Inoltre, gli Stati membri possono anche assicurare l’accessibilità economica dei servizi di cui al paragrafo 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritengano necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.
3. Ciascuno Stato membro definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio di tale Stato membro, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del paragrafo 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l’insieme minimo di servizi di cui all’allegato V.
Entro il 20 giugno 2020, al fine di contribuire a un’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, tenendo conto dei dati della Commissione (Eurostat) disponibili, redige una relazione sulle migliori prassi degli Stati membri per sostenere di la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai sensi del primo comma. Tale relazione è aggiornata periodicamente per riflettere i progressi tecnologici e i cambiamenti nei modelli di consumo.
4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.
5. Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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