Art. 119

Scambio di informazioni

In vigore dal 11 dic 2018
Scambio di informazioni 1.   La Commissione fornisce al comitato per le comunicazioni tutte le pertinenti informazioni sull’esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. 2.   Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica dell’Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull’attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-119

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo