Art. 16
Diritti amministrativi
In vigore dal 11 dic 2018
Diritti amministrativi
1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:
a)
coprono, complessivamente, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione; e
b)
sono imposti alle singole imprese in modo obiettivo, trasparente e proporzionato, che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri associati.
Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti che impongono il pagamento di diritti amministrativi pubblicano un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Ove vi sia una differenza tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.
Storico versioni
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