Art. 63
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
In vigore dal 11 dic 2018
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. Quando la presente direttiva prescrive alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se le imprese dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all’, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.
In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procedono nel rispetto del diritto dell’Unione e tengono nella massima considerazione le linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell’.
3. Se un’impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa. Pertanto, a norma degli , possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.
Storico versioni
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