Art. 65
Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
In vigore dal 11 dic 2018
Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
1. Se la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate presentano una richiesta motivata e circostanziata in tal senso, il BEREC svolge un’analisi di un potenziale mercato transnazionale. Previa consultazione delle parti interessate e tenendo nella massima considerazione l’analisi svolta dal BEREC, la Commissione può adottare decisioni relative all’individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai principi del diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM adottate a norma dell’.
2. Nel caso dei mercati transnazionali individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione le linee guida SPM e si pronunciano di concerto in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all’, paragrafo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate comunicano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli .
Due o più autorità nazionali di regolamentazione possono comunicare congiuntamente i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli obblighi regolamentari anche in assenza di mercati transnazionali, qualora ritengano che le condizioni di mercato nelle rispettive giurisdizioni siano sufficientemente omogenee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2018:1972:oj#art-65