Art. 32

Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

In vigore dal 11 dic 2018
Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche 1.   Le autorità nazionali di regolamentazione, nello svolgimento dei compiti indicati nella presente direttiva, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, della presente direttiva. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. 3.   Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottati a norma dell’ al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell’, un’autorità di regolamentazione nazionale, qualora intenda adottare una misura che: a) rientri nell’ambito di applicazione degli o 83 e b) influenzi gli scambi tra Stati membri pubblica il progetto di misura e lo comunica contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione della misura, nel rispetto dell’, paragrafo 3. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono presentare osservazioni sul progetto di misura entro un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato. 4.   Il progetto di misura di cui al paragrafo 3 del presente articolo non può essere adottato per ulteriori due mesi se tale misura mira a: a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione di cui all’, paragrafo 1; oppure b) designare un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’, paragrafi 3 o 4; e se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all’. Tale periodo di due mesi non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve e contemporaneamente le rende pubbliche. 5.   Il BEREC pubblica un parere sulle riserve della Commissione di cui al paragrafo 4, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere mantenuto, modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. 6.   Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può: a) adottare una decisione con cui si richiede all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura; o b) adottare una decisione in cui scioglie le riserve di cui al paragrafo 4. Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC. Le decisioni di cui alla lettera a) del primo comma sono accompagnate da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificarlo. 7.   Se la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), del presente articolo che impone all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l’autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l’autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica in conformità dell’ e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. 8.   L’autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 6, lettera a), adottare il progetto di misura risultante nel qual caso lo comunica alla Commissione. 9.   L’autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure finali adottate che rientrano nel paragrafo 3, lettere a) e b). 10.   In circostanze straordinarie l’autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all’altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estenderne il periodo di applicazione è soggetta ai paragrafi 3 e 4. 11.   Un’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.
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