Art. 76
Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità
In vigore dal 11 dic 2018
Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità
1. Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’ possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’ e fatto salvo il presente paragrafo, secondo comma, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
Quando valuta tali impegni, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in particolare, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
b)
consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:
i)
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;
ii)
flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;
iii)
la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e
iv)
la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento;
c)
è resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’, paragrafo 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete; tale periodo può essere prolungato in funzione delle circostanze nazionali;
d)
i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’autorità nazionale di regolamentazione, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo provvede affinché i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;
e)
è conforme almeno ai criteri di cui all’allegato IV ed è presentata in buona fede.
2. Se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’, paragrafo 2, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione rende l’impegno vincolante ai sensi dell’, paragrafo 3, e non impone obblighi supplementari a norma dell’ per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinate agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
Il primo comma lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’, paragrafo 2, non soddisfano le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli .
In deroga al presente paragrafo, primo comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 68 a 74 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano costantemente il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 e possono imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire loro dichiarazioni annuali di conformità.
Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di adottare decisioni a norma dell’, paragrafo 1, qualora sorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, pubblica linee guida volte a promuovere l’applicazione coerente, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, delle condizioni di cui al paragrafo 1 e dei criteri indicati all’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2018:1972:oj#art-76