Art. 26
Risoluzione delle controversie tra imprese
In vigore dal 11 dic 2018
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva, tra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso o di interconnessione o tra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro e i fornitori di risorse correlate, a richiesta di una delle parti e fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, sulla base di procedure chiare ed efficienti e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all’autorità nazionale di regolamentazione.
2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che contribuirebbero meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente agli obiettivi indicati all’. Le autorità nazionali di regolamentazione ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l’autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a risolvere il più presto possibile la controversia e in ogni caso entro quattro mesi.
3. Nella risoluzione delle controversie l’autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’. Gli obblighi che possono essere imposti a un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia devono essere conformi alla presente direttiva.
4. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza commerciale. L’autorità nazionale di regolamentazione fornisce alle parti interessate una motivazione esauriente su cui è basata la decisione.
5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
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