Art. 77

Separazione funzionale

In vigore dal 11 dic 2018
Separazione funzionale 1.   Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 69 a 74 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l’autorità nazionale di regolamentazione può, in via eccezionale e conformemente all’, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 2.   Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’autorità nazionale di regolamentazione presenta una richiesta alla Commissione fornendo: a) prove che giustifichino le conclusioni dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1; b) una valutazione motivata che concluda che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole; c) un’analisi dell’impatto previsto sull’autorità nazionale di regolamentazione, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori; d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati. 3.   Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti: a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata; b) l’individuazione dei beni dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire; c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti; d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi; e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate; f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale. A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all’, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’. Sulla base dell’analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure indicate gli . 4.   Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’ oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 3.
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