Art. 75

Tariffe di terminazione

In vigore dal 11 dic 2018
Tariffe di terminazione 1.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta un atto delegato a norma dell’ che integri la presente direttiva definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (congiuntamente «tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione»), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro. A tal fine la Commissione: a) ottempera ai principi, ai criteri e ai parametri di cui all’allegato III; b) nel determinare per la prima volta le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione, tiene conto della media ponderata dei costi efficienti nelle reti fisse e mobili stabiliti secondo i principi di cui all’allegato III, applicata in tutta l’Unione; le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione nel primo atto delegato non sono superiori alla tariffa massima tra le tariffe in vigore sei mesi prima dell’adozione di tale atto delegato in tutti gli Stati membri, una volta operati gli eventuali adeguamenti necessari per tenere conto di circostanze nazionali eccezionali; c) prende in considerazione il numero totale degli utenti finali in ciascuno Stato membro, per assicurare un’adeguata ponderazione delle tariffe massime di terminazione, e tiene conto delle circostanze nazionali che causano differenze significative tra gli Stati membri nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell’Unione; d) tiene conto delle informazioni di mercato fornite dal BEREC, dalle autorità nazionali di regolamentazione o, direttamente, da imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e e) prende in considerazione la necessità di prevedere un periodo di transizione pari a un massimo di 12 mesi al fine di consentire adeguamenti negli Stati membri in cui sia necessario sulla base delle tariffe precedentemente imposte. 2.   Tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione riesamina l’atto delegato adottato a norma del presente articolo ogni cinque anni e in tali occasioni valuta, applicando i criteri elencati all’, paragrafo 1, se continui a essere necessario fissare tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello di Unione. Qualora la Commissiona decida, a seguito della sua revisione di cui al presente paragrafo, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, le autorità nazionali di regolamentazione possono condurre analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all’ per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all’analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, un’autorità nazionale di regolamentazione rispetta i principi, criteri e parametri indicati all’allegato III e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli . 3.   Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano da vicino e garantiscono il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l’atto delegato di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito all’applicazione del presente articolo.
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