Art. 73
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate
In vigore dal 11 dic 2018
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate
1. In conformità dell’, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora le autorità nazionali di regolamentazione reputino che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese, tra l’altro:
a)
di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
b)
di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
c)
di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
d)
di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;
e)
di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
f)
di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
g)
di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
h)
di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;
i)
di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
j)
di interconnettere reti o risorse di rete;
k)
di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.
2. Nel valutare l’opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione valutano se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’ o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a)
fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;
b)
evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
c)
necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
d)
fattibilità della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;
e)
investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;
f)
necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
g)
se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
h)
fornitura di servizi paneuropei.
Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione prenda in considerazione, conformemente all’, di imporre obblighi sulla base dell’ o del presente articolo, valutano se l’imposizione di obblighi a norma del solo sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’.
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