Art. 74

Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

In vigore dal 11 dic 2018
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi 1.   Ai sensi dell’, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considerano opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione consentono all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accertano l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constatano che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 69 a 73, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritengono opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, le autorità nazionali di regolamentazione tengono anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. 3.   Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, le incombe l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. 4.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.
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