Art. 78

Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata

In vigore dal 11 dic 2018
Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata 1.   Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’ informano l’autorità nazionale di regolamentazione con almeno tre mesi prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l’autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere i propri compiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’, paragrafo 5. 2.   L’autorità nazionale di regolamentazione valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base alla presente direttiva. A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’. L’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’. A tal fine l’autorità nazionale di regolamentazione consulta terzi conformemente all’ e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della sua analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli , applicando, se del caso, l’. Nella sua decisione l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti. 3.   Fatto salvo l’, l’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’ può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 3, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’. 4.   L’autorità nazionale di regolamentazione controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.
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