Art. 30

Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici

In vigore dal 11 dic 2018
Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti sorveglino e controllino il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità dell’, dell’, paragrafo 1, e dell’. Le autorità competenti hanno la facoltà di chiedere alle imprese soggette all’autorizzazione generale o beneficiarie dei diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione di comunicare, a norma dell’, tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, o all’. 2.   L’autorità competente che accerti l’inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, notifica all’impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole. 3.   L’autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l’osservanza. A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre: a) se del caso, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’. Le autorità competenti comunicano tempestivamente le misure e le relative motivazioni all’impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l’impresa deve rispettare le misure. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano l’autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), e dell’ entro una scadenza ragionevole fissata dall’autorità competente. 5.   In caso di violazione grave o violazioni ripetute delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare tali diritti d’uso. Gli Stati membri autorizzano l’autorità competente a imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione, anche nel caso in cui questa sia stata successivamente rimossa. 6.   In deroga ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, l’autorità competente può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva qualora abbia prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 1 o 2, che comporti un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o rischi di creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio,. L’autorità competente offre all’impresa interessata un’adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l’autorità competente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di tre mesi, ma che, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, possono essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi. 7.   Le imprese hanno diritto di ricorrere secondo la procedura di cui all’ contro le misure adottate ai sensi del presente articolo.
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