Art. 21
Informazioni richieste in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso e agli obblighi specifici
In vigore dal 11 dic 2018
Informazioni richieste in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso e agli obblighi specifici
1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’ e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da normative nazionali diverse dall’autorizzazione generale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso o agli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, che siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:
a)
per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell’allegato I e l’osservanza degli obblighi specificati all’, paragrafo 2;
b)
per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni specificate nell’allegato I a seguito di denuncia o quando l’autorità competente abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata o in caso di un’indagine dell’autorità competente di sua iniziativa;
c)
per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d’uso;
d)
per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e)
per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;
f)
per effettuare analisi del mercato ai sensi della presente direttiva, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell’analisi di mercato;
g)
per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;
h)
per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell’;
i)
per realizzare mappature geografiche;
j)
per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.
Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a j) del primo comma è richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.
Il BEREC può elaborare modelli per le richieste di informazioni, ove necessario, per facilitare la presentazione consolidata e l’analisi delle informazioni ottenute.
2. Per quanto riguarda i diritti d’uso dello spettro radio, le informazioni di cui al paragrafo 1 si riferiscono in particolare all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi ai diritti d’uso dello spettro radio e alla loro verifica.
3. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti sono tenute ad informarle circa l’uso che intendono farne.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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