Art. 22

Mappatura geografica delle installazioni di rete

In vigore dal 11 dic 2018
Mappatura geografica delle installazioni di rete 1.   Entro il 21 dicembre 2023 le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga («reti a banda larga») e successivamente provvedono a aggiornare i dati ogni tre anni. La mappatura geografica include una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga all’interno del loro territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e/o delle altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e per le indagini richieste per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. La mappatura geografica può altresì includere una previsione, relativa a un periodo stabilito dall’autorità pertinente, della portata delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all’interno del loro territorio. Tale previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti chiedono alle imprese e alle autorità pubbliche di fornire tali informazioni nella misura in cui sono disponibili e possono essere fornite senza eccessive difficoltà. L’autorità nazionale di regolamentazione decide, in relazione ai compiti specificamente attribuitile ai sensi della presente direttiva, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione. Se l’autorità nazionale di regolamentazione non realizza una mappatura geografica, questa è effettuata in collaborazione con tale autorità nella misura in cui può essere rilevante per i suoi compiti. Le informazioni raccolte nella mappatura geografica presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri e sono trattate conformemente all’, paragrafo 3. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti possono designare un’area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell’eventuale previsione preparata a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti rendono note le aree designate. 3.   Nell’ambito dell’area designata le autorità pertinenti possono invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un’impresa o un’autorità pubblica dichiari l’intenzione di agire in questo senso, l’autorità pertinente può chiedere ad altre imprese e autorità pubbliche di dichiarare l’eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. L’autorità pertinente specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un’eventuale previsione ai sensi del paragrafo 1. Essa inoltre fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l’area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d’accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1. 4.   Le misure a norma del paragrafo 3 sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, le autorità locali, regionali e nazionali responsabili dell’assegnazione dei fondi pubblici per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, per l’elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d’uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell’obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati della mappatura geografica e di eventuali aree designate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che realizzano la mappatura geografica forniscano tali risultati all’autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di protezione dei segreti commerciali garantito dall’autorità da cui provengono le informazioni, e informino le parti che hanno fornito le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni. 6.   Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, le autorità competenti provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, esse mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio. 7.   Al fine di contribuire all’applicazione uniforme della mappatura geografica e delle previsioni, il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione e le pertinenti autorità nazionali, formula entro il 21 giugno 2020 linee guida per assistere le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti nell’assolvimento uniforme degli obblighi loro imposti dal presente articolo.
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