Art. 20

Richiesta di informazioni alle imprese

In vigore dal 11 dic 2018
Richiesta di informazioni alle imprese 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario per lo svolgimento dei loro compiti, le altre autorità competenti hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni sugli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso che rendono disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell’. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE. Qualsiasi richiesta di informazioni dev’essere proporzionata rispetto all’assolvimento del compito e motivata. Le imprese forniscono sollecitamente le informazioni richieste, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il TFUE le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell’autorità, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell’autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un’altra autorità analoga di un altro Stato membro. Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un’autorità possano essere messe a disposizione di un’altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità o al BEREC di assolvere alle responsabilità che incombono loro in base al diritto dell’Unione. 3.   Qualora le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente, in conformità con la normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l’autorità competente, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione della presente direttiva. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblichino le informazioni che contribuiscono a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza delle norme nazionali che disciplinano l’accesso del pubblico all’informazione e nel rispetto della normativa dell’Unione e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali. 5.   Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblicano le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.
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